la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'ultimo capoverso della  premessa  ai  criteri  orientativi  e
modalita'  per le prove d'esame di licenza media di cui agli allegati
C) e D) della legge provinciale 6 dicembre  1983,  n.  48,  e'  cosi'
sostituito:
   "Cio'   va   particolarmente   sottolineato   per  quegli  allievi
riconosciuti secondo le norme  vigenti,  portatori  di  handicap  che
vengono  ammessi  a  sostenere  le  prove di esame. La loro scheda di
valutazione dovra' indicare per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri  didattici,  quali  attivita'  integrative  e  di
sostegno   siano  state  svolte  nel  quadro  di  una  programmazione
educativa e didattica che,  ispirandosi  al  criterio  della  massima
individualizzazione, abbia consentito l'elaborazione di piani di stu-
dio   adeguati   per   contenuti   e   metodologie   alle  specifiche
differenziate situazioni, anche con possibilita', quindi, di parziale
o totale sostituzione dei contenuti programmatici  di  talune  disci-
pline.  Per  gli  allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso
del triennio, un piano di studi che,  pur  rispettando  il  principio
della  individualizzazione  didattica,  sia  pero' riconducibile agli
obiettivi e alle finalita' della scuola media, l'esame di licenza me-
dia potra' svolgersi, sia per quanto riguarda le prove scritte che il
colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate  che,  in  piena
coerenza  con  le  caratteristiche  dell'intervento educativo-dattico
attuato nel triennio, siano idonee a valutare l'acquisizione da parte
del singolo alunno di un livello di maturazione  e  di  apprendimento
parimenti  riconducibile agli obiettivi e alle finalita' della scuola
media. Tali prove saranno deliberate dalla commissione  di  esame  su
richiesta  avanzata  dal consiglio di classe in sede di scrutinio fi-
nale. Restano  ferme  le  particolari  disposizioni  per  gli  alunni
handicappati fisici e sensoriali stabilite dall'articolo 102 del R.D.
4  maggio  1925,  n.   653, salvo la menzione, che viene abolita, del
medesimo articolo sui diplomi e  certificati  di  licenza  media.  La
possibilita'  di  svolgimento  delle prove differenziate riguarda gli
alunni interni nonche' candidati privatisti che abbiano presentato al
preside della scuola media presso la quale chiederanno  di  sostenere
l'esame  di  licenza un piano di studio individualizzato. Detto piano
deve essere presentato all'inizio dell'anno scolastico  e,  comunque,
non  oltre  il  31  ottobre,  al  fine  di consentire al consiglio di
classe, designato dal preside, le eventuali integrazioni e  modifiche
al  piano  stesso, anche, per quanto possibile, mediante incontri con
il candidato medesimo".